pubblicato su Professionisti.it da:
Avv. Barbara Bruno
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Avv. Barbara Bruno
CHE COS'È
Lo stalking (termine inglese traducibile nell’italiano “fare la posta” e divenuto “atti persecutori”
nel codice penale) è un reato. Si punisce con il carcere chiunque
pedini, assilli, infastidisca pesantemente - con telefonate, insistenti
ricerche di contatto - una persona, tanto da causarle gravi stati
d’ansia o di paura per la propria incolumità o per quella di un parente
prossimo e da costringerla a cambiare abitudini di vita.
(Codice penale articolo 612-bis)
(Codice penale articolo 612-bis)
COME SI FA
Si commette il reato quando si tengono in maniera ripetitiva comportamenti invadenti,
di intromissione, con pretesa di controllo, quando si minaccia qualcuno
costantemente, con telefonate, messaggi, appostamenti, ossessivi
pedinamenti. Questo tipo di condotta deve arrecare nella vittima un grave stato di timore
per la propria salute e per la propria sicurezza o per quella di un
altro soggetto a lei vicino, tanto da farle alterare - per sfuggire agli
atti persecutori - lo stile di vita quotidiano (con conseguenze
quali cambiamento di lavoro, rinuncia a svolgere determinate attività,
mancanza di libertà nel decidere itinerari e mezzi di spostamento,
variazioni di numero di telefono). Una sola minaccia o un isolato
episodio di “tampinamento”, anche se invadente, non sono sufficienti a
realizzare il reato di atti persecutori: è necessaria una certa
reiterazione delle condotte nel tempo.
CHI
In caso di indagini a proprio
carico per il reato di stalking è necessario nominare un avvocato
penalista di fiducia, affinché possa verificare la fondatezza
dell’accusa, l’effettiva sussistenza di questo reato piuttosto che di
un'altra ipotesi di reato meno grave, l’attendibilità della vittima che
abbia denunciato gli atti persecutori, e scegliere la miglior strategia
difensiva possibile, magari svolgendo indagini difensive. Sarà utile
verificare, con il supporto del legale, se effettivamente il fatto di
cui si è accusati possa rientrare nella descrizione fatta dal codice
penale e sia quindi qualificabile come stalking. Se manca anche un solo
elemento, formale o sostanziale, infatti, il reato potrebbe non
sussistere. La querela per stalking si può sporgere personalmente in un
qualunque posto di polizia o direttamente all’ufficio della Procura
della Repubblica presso il Tribunale competente. E’ pur sempre
consigliabile, però, l’assistenza di un avvocato penalista fin dalla
stesura della denuncia-querela o, ancor prima, per la richiesta delle
prime ed immediate misure a tutela della stessa vittima (allontanamento
dello stalker, divieto di avvicinamento alla persona offesa).
Che differenze ci sono tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti?
Lo stalking si manifesta prevalentemente al di fuori dei rapporti di convivenza e non si concretizza (almeno non subito o comunque non per forza) in un maltrattamento fisico della vittima ma esclusivamente psicologico.
Che differenze ci sono tra il reato di stalking e quello di molestie o minacce?
Perché sussista la fattispecie delittuosa degli atti persecutori è necessario il ripetersi di una condotta di minaccia
o di molestia. Le condotte, inoltre, debbono produrre l’effetto di
provocare disagi psichici (un perdurante e grave stato di ansia o di
paura) ovvero timore per la propria incolumità e quella delle persone
care o ancora un'alterazione delle proprie abitudini di vita. Quindi lo
stalking è caratterizzato da una certa abitualità dei comportamenti di
minaccia e di molestia e, a differenza del reato di minaccia provoca un
grave e perdurante stato di ansia o di paura o un fondato timore per
l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Cosa si intende per “perdurante e grave stato di ansia o di paura”?
Il concetto di "perdurante e grave
stato di ansia o di paura" non fa riferimento ad uno stato patologico,
che debba essere accertato clinicamente quasi fosse una malattia,
appunto, ma a conseguenze sullo stato d'animo della persona offesa: si
pensi al sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione per gli
atti persecutori subiti. Tali conseguenze devono essere concretamente
accertabili e non transitorie, in quanto rappresentano il risultato di
una vessazione continuata che abbia sostanzialmente comportato un
mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del
soggetto.
Gli atti persecutori commessi prima dell’entrata in vigore della legge sullo stalking sono punibili?
In linea di massima no, perché nel
momento in cui sono stati commessi, il reato di stalking non era ancora
stato introdotto nel nostro codice penale. Tuttavia, essendo il reato
di stalking un reato abituale, la consumazione dell'ultima delle
ripetute condotte di molestia e minaccia determina l'effettiva
realizzazione del reato. Di conseguenza, anche nel caso in cui le
condotte persecutorie risultino essere state consumate solo in parte
dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 11/2009 (cioè dopo il 25
febbraio 2009), troverà comunque applicazione la fattispecie di cui
all'articolo 612-bis codice penale.
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa?
Sì. Il termine per la proposizione
della querela è di 6 mesi. Ma il reato resta procedibile d’ufficio,
quindi anche in assenza di querela, quando è commesso nei confronti di
un minore o di una persona disabile.
Quali sono le pene previste per il reato di stalking?
E’ previsto il carcere, da 6 mesi a
4 anni. Questa pena viene aumentata se gli atti persecutori sono
commessi dal coniuge legalmente separato o divorziato, o comunque da una
persona che sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva.
La pena è aumentata, fino alla metà, anche quando gli atti persecutori
siano commessi nei confronti di un minore, di una donna incinta o di una
persona disabile, oppure quando il reato sia stato commesso con l‘uso
di armi o da persona camuffata nell’aspetto.
Sono previste delle misure cautelari per il reato di stalking?
Sì. A chi è sottoposto ad indagine
per il reato di stalking è possibile applicare la custodia cautelare in
carcere. Tuttavia, da poco è stata introdotta una nuova misura a tutela
della vittima del reato di stalking, che consiste nel divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Con il
provvedimento che dispone tale divieto, il Giudice ordina all’imputato
di non avvicinarsi a luoghi determinati o di mantenere una distanza
determinata dai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il Giudice può
anche prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi frequentati
da prossimi congiunti della persona offesa, da persone conviventi con
questa o legate da relazione affettiva o può prescrivere di mantenere
una distanza determinata da tali luoghi o da tali persone.
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